| (Provvedimenti).
1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia, a
seconda dei casi, provvede:
a) impartendo prescrizioni ai genitori ed al minore
idonee a superare le difficoltà evidenziate;
b) richiedendo la collaborazione e l'intervento
degli enti locali, dei servizi sociali, degli organi
scolastici e dei servizi sanitari perché forniscano sussidi e
sostegno;
c) disponendo l'affidamento del minore ai servizi
sociali degli enti locali, determinando le prescrizioni che il
minore dovrà seguire;
d) disponendo tutte le altre misure opportune.
2. Nel caso in cui sia necessario l'allontanamento del
minore dal suo ambiente familiare, il tribunale per i
minorenni e per la famiglia dispone l'affidamento familiare
del minore o il suo inserimento in una comunità di tipo
familiare.
3. Se la gravità del caso lo esige, il tribunale per i
minorenni e per la famiglia può anche disporre l'inserimento
del minore in una comunità terapeutica o in una comunità
educativa protetta, preferibilmente nell'ambito regionale.
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4. I soggetti di cui al coma 1 devono riferire
periodicamente al tribunale per i minorenni e per la famiglia
sulla evoluzione della situazione e fornire indicazioni in
ordine alla modifica o alla revoca del provvedimento
adottato.
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