| (Interventi urgenti della pubblica autorità).
1. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 403 - (Interventi urgenti della pubblica
autorità) - Nei casi in cui appaia assolutamente urgente
proteggere il minore che si trovi in una situazione a lui
gravemente pregiudizievole, la pubblica autorità o i servizi
locali possono provvedere in via provvisoria riferendone
immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al
giudice tutelare per la convalida del provvedimento.
Il giudice tutelare, entro le successive quarantotto ore,
trasmette gli atti al pubblico ministero presso il tribunale
per i minorenni e per la famiglia per le iniziative di sua
competenza".
| |