| (Atti della pubblica amministrazione
pregiudizievoli nei confronti del minore).
1. Quando un provvedimento o un comportamento di una
pubblica amministrazione
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si rivela gravemente pregiudizievole per lo
sviluppo psicofisico del minore, il tribunale per i minorenni
e per la famiglia, su richiesta del pubblico ministero, dei
genitori o dell'uffico del pubblico tutore, lo dichiara con
decreto. La pubblica amministrazione deve riesaminare la
situazione ed adottare più idonei comportamenti o
provvedimenti.
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