| (Passaporti ed altri documenti validi per l'espatrio).
1. Il passaporto o altro documento valido per l'espatrio
può essere concesso al minore di anni diciotto con il consenso
degli esercenti la potestà genitoriale, o del genitore che la
esercita in via esclusiva in caso di mancanza o morte
dell'altro genitore ovvero in caso di decadenza di
quest'ultimo dalla potestà genitoriale a seguito di
provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 333, primo comma,
numero 6 del codice civile, come sostituito dall'articolo 48
della presente legge. Nei casi di affidamento a persona
diversa è necessario anche il consenso degli affidatari.
2. E' necessario il consenso dei soggetti di cui al comma 1
per l'iscrizione del minore di anni dieci sul passaporto di
uno o di entrambi i genitori, del tutore o
dell'affidatario.
3. Il passaporto o altro documento valido per l'espatrio
può essere concesso al genitore con figli minori qualora vi
sia il consenso dell'altro genitore e, ove occorra,
dell'affidatario.
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4. In difetto dei consensi prescritti dal presente articolo
è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
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