| (Interventi nel campo della ricerca).
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge
29 novembre 1990, n.366, è differito al 31 dicembre 1996.
2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1^
agosto 1988, n.326, possono essere utilizzati anche negli anni
1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante
contratto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n.171.
3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività
scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro
internazionale di fisica teorica di Trieste (I.C.T.P.), in
attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore
dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, è
autorizzata la concessione al Centro medesimo di un contributo
straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in
ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4
miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001
dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze.
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