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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2340
DDL0145-0090
Progetto di legge Camera n. 145 - testo presentato - (DDL12-145)
(suddiviso in 173 Unità Documento)
Unità Documento n.90 (che inizia a pag.42 dello stampato)
...C145. TESTIPDL
...C145.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 71.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC145 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di
                        affidamento).
    1.  L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  sostituito dal seguente:
    "Art. 2. - 1.  Il minore che non possa permanere nella
  propria famiglia ed essere assistito in modo diretto dai suoi
  genitori è affidato ad altra famiglia, possibilmente con
  prole, o ad una persona singola dotata di specifica idoneità
  in modo da assicurargli il mantenimento, l'educazione e
  l'istruzione.
    2.  Se per le esigenze del minore e del recupero della sua
  famiglia non risulti opportuno l'inserimento in una famiglia
  affidataria o presso un affidatario deve essere individuata
  come affidataria una comunità di tipo familiare.
    3.  Il collocamento del minore in altre strutture di
  accoglienza o il suo ricovero in un istituto di assistenza,
  pubblico o privato, da attuare nell'ambito della regione
 
                              Pag. 43
 
  di residenza della sua famiglia, è consentito soltanto
  ove non sia possibile un conveniente affidamento ai sensi dei
  commi 1 e 2.
    4.  L'affidamento può essere a breve termine o a tempo
  programmato".
    2.  L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  sostituito dal seguente:
    "Art. 4 - 1.  L'affidamento a breve termine, quando la
  difficoltà assistenziale ed educativa della famiglia d'origine
  si ritiene reversibile, è effettuato dal servizio locale su
  richiesta o con l'adesione dei genitori o del genitore
  esercente la potestà, sulla base di un programma concordato
  con la famiglia affidataria.
    2.  Il servizio locale riferisce immediatamente al giudice
  tutelare sull'affidamento effettuato, sulle sue motivazioni e
  sulla sua presumibile durata; successivamente, qualora
  l'affidamento persista, aggiorna la relazione ogni sei
  mesi.
    3.  Il servizio locale, avvalendosi eventualmente della
  collaborazione di quello del luogo di residenza degli
  affidatari, svolge opera di vigilanza e di sostegno educativo
  e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di origine e
  sostiene questa con idonee misure al fine di agevolare il
  rientro del minore in famiglia; cura che il rientro avvenga
  nel modo più opportuno.
    4.  Il giudice tutelare può intervenire in ogni momento,
  anche d'ufficio, impartendo disposizioni nell'interesse del
  minore.
    5.  Se l'affidamento è in corso da un anno, il giudice
  tutelare invia, a sua volta, una dettagliata relazione al
  tribunale per i minorenni e per la famiglia, per i
  provvedimenti che riterrà opportuni.
    6.  A favore degli affidatari sono stabilite provvidenze
  economiche ed assistenziali dall'ente competente per residenza
  della famiglia di origine o, se diverso, da quello da cui
  dipende il servizio locale che ha effettuato l'affidamento,
  salvo rivalsa nei confronti del primo".
    3.  Dopo l'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
  come sostituito dal
 
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  comma 2 del presente articolo è inserito il seguente:
    "Art. 4- bis.  - 1.  L'affidamento deve cessare
  quando non sussiste più la situazione di difficoltà temporanea
  della famiglia di origine, ovvero nel caso in cui la
  prosecuzione dello stesso pregiudichi il minore.
    2.  Qualora l'affidamento risulti ingiustificatamente
  protratto o, venuta meno l'adesione dei genitori, non risulti
  necessario disporre la prosecuzione nell'interesse del minore,
  il tribunale per i minorenni e per la famiglia ne ordina la
  cessazione".
    4.  Dopo l'articolo 4- bis  della legge 4 maggio 1983,
  n. 184, è inserito il seguente:
    "Art. 4- ter.  - 1.  L'affidamento di cui
  all'articolo 4 può essere disposto dal giudice in sede di
  separazione dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli
  effetti civili del matrimonio in sede di interventi sulla
  potestà genitoriale, nonché in sede di interventi civili
  connessi ad un procedimento penale a carico di minori".
    5.  Dopo l'articolo 4- ter  della legge 4 maggio 1983,
  n. 184, è inserito il seguente:
    "Art. 4- quater.  - 1.  L'affidamento a tempo
  programmato può essere disposto dal tribunale per i minorenni
  e per la famiglia quando le difficoltà familiari non si
  ritengono, allo stato, reversibili e non risultano gli estremi
  per procedere ad una dichiarazione di adottabilità.
  L'affidamento può essere disposto anche su richiesta degli
  stessi genitori quando questi non possano accudire il figlio
  per un grave impedimento materiale di carattere permanente, ma
  dimostrino di volere e potere continuare ad assisterlo sul
  piano affettivo e su quello educativo.
    2.  L'affidamento è disposto in collaborazione con il
  servizio locale, che curerà, sulla base delle disposizioni
  impartite dal tribunale, il reperimento dell'affidatario.
 
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    3.  L'affidamento deve essere regolato mediante un progetto
  di intervento concordato con il servizio locale e con la
  famiglia affidataria e sottoposto a verifiche periodiche.
    4.  L'ente locale da cui dipende il servizio dispone,
  occorrendo, le provvidenze economiche ed assistenziali a
  sostegno dell'affidamento.
    5.  La cessazione dell'affidamento consegue alla revoca
  dell'affidamento pronunciata dal giudice.  Gli affidatari sono
  legittimati a proporre domanda di revoca o di modifica delle
  prescrizioni imposte e ad opporsi alle relative domande da
  altri proposte".
    6.  Dopo l'articolo 4- quater  della legge 4 maggio
  1983, n. 184, è inserito il seguente:
    "Art. 4- quinquies.  - 1.  I coniugi o la persona
  singola affidataria devono accogliere presso di loro il minore
  e provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione ed
  istruzione, fermi gli obblighi della famiglia d'origine,
  tenendo conto delle indicazioni dei genitori ed osservando le
  prescrizioni del giudice tutelare e del servizio locale.
    2.  Gli affidatari devono agevolare i rapporti tra il minore
  ed i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia
  d'origine.
    3.  In caso di contrasto su questioni di particolare
  importanza gli affidatari, i genitori ed il servizio locale
  possono ricorrere senza formalità al giudice tutelare, il
  quale, sentiti gli interessati, nonché il minore che abbia
  compiuto il dodicesimo anno di età, suggerisce le
  determinazioni che ritiene più utili per il minore stesso.  Se
  il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di
  decisione alla persona che, nel singolo caso, ritiene la più
  idonea a curare gli interessi del minore.
    4.  Se l'affidamento è stato attribuito ad una comunità di
  tipo familiare, le disposizioni stabilite per gli affidatari
  valgono anche nei riguardi del responsabile della comunità.
 
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    5.  Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili,
  anche al responsabile dell'istituto presso cui è ricoverato il
  minore".
    7.  Dopo l'articolo 4- quinquies  della legge 4 maggio
  1983, n. 184, è inserito il seguente:
    "Art. 4- sexies.  - 1.  L'affidamento di un
  minore, effettuato dai genitori a chi non sia parente entro il
  quarto grado per un periodo superiore a sei mesi, deve essere
  segnalato al tribunale per i minorenni e per la famiglia del
  luogo di residenza del minore stesso.
    2.  Analoga segnalazione deve essere inviata al tribunale
  per i minorenni e per la famiglia da chiunque, non essendo
  parente entro il quarto grado, accoglie un minore stabilmente
  nella propria abitazione per un periodo superiore a quello
  indicato nel comma 1.
    3.  Il tribunale per i minorenni e per la famiglia, eseguiti
  gli opportuni accertamenti, direttamente o richiedendoli al
  giudice tutelare, adotta i provvedimenti più idonei per la
  tutela del minore.
    4.  L'omissione della segnalazione può comportare la
  decadenza dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330
  del codice civile e l'inidoneità ad ottenere affidamenti
  familiari o adottivi".
 
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