| (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di
affidamento).
1. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Il minore che non possa permanere nella
propria famiglia ed essere assistito in modo diretto dai suoi
genitori è affidato ad altra famiglia, possibilmente con
prole, o ad una persona singola dotata di specifica idoneità
in modo da assicurargli il mantenimento, l'educazione e
l'istruzione.
2. Se per le esigenze del minore e del recupero della sua
famiglia non risulti opportuno l'inserimento in una famiglia
affidataria o presso un affidatario deve essere individuata
come affidataria una comunità di tipo familiare.
3. Il collocamento del minore in altre strutture di
accoglienza o il suo ricovero in un istituto di assistenza,
pubblico o privato, da attuare nell'ambito della regione
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di residenza della sua famiglia, è consentito soltanto
ove non sia possibile un conveniente affidamento ai sensi dei
commi 1 e 2.
4. L'affidamento può essere a breve termine o a tempo
programmato".
2. L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4 - 1. L'affidamento a breve termine, quando la
difficoltà assistenziale ed educativa della famiglia d'origine
si ritiene reversibile, è effettuato dal servizio locale su
richiesta o con l'adesione dei genitori o del genitore
esercente la potestà, sulla base di un programma concordato
con la famiglia affidataria.
2. Il servizio locale riferisce immediatamente al giudice
tutelare sull'affidamento effettuato, sulle sue motivazioni e
sulla sua presumibile durata; successivamente, qualora
l'affidamento persista, aggiorna la relazione ogni sei
mesi.
3. Il servizio locale, avvalendosi eventualmente della
collaborazione di quello del luogo di residenza degli
affidatari, svolge opera di vigilanza e di sostegno educativo
e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di origine e
sostiene questa con idonee misure al fine di agevolare il
rientro del minore in famiglia; cura che il rientro avvenga
nel modo più opportuno.
4. Il giudice tutelare può intervenire in ogni momento,
anche d'ufficio, impartendo disposizioni nell'interesse del
minore.
5. Se l'affidamento è in corso da un anno, il giudice
tutelare invia, a sua volta, una dettagliata relazione al
tribunale per i minorenni e per la famiglia, per i
provvedimenti che riterrà opportuni.
6. A favore degli affidatari sono stabilite provvidenze
economiche ed assistenziali dall'ente competente per residenza
della famiglia di origine o, se diverso, da quello da cui
dipende il servizio locale che ha effettuato l'affidamento,
salvo rivalsa nei confronti del primo".
3. Dopo l'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
come sostituito dal
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comma 2 del presente articolo è inserito il seguente:
"Art. 4- bis. - 1. L'affidamento deve cessare
quando non sussiste più la situazione di difficoltà temporanea
della famiglia di origine, ovvero nel caso in cui la
prosecuzione dello stesso pregiudichi il minore.
2. Qualora l'affidamento risulti ingiustificatamente
protratto o, venuta meno l'adesione dei genitori, non risulti
necessario disporre la prosecuzione nell'interesse del minore,
il tribunale per i minorenni e per la famiglia ne ordina la
cessazione".
4. Dopo l'articolo 4- bis della legge 4 maggio 1983,
n. 184, è inserito il seguente:
"Art. 4- ter. - 1. L'affidamento di cui
all'articolo 4 può essere disposto dal giudice in sede di
separazione dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio in sede di interventi sulla
potestà genitoriale, nonché in sede di interventi civili
connessi ad un procedimento penale a carico di minori".
5. Dopo l'articolo 4- ter della legge 4 maggio 1983,
n. 184, è inserito il seguente:
"Art. 4- quater. - 1. L'affidamento a tempo
programmato può essere disposto dal tribunale per i minorenni
e per la famiglia quando le difficoltà familiari non si
ritengono, allo stato, reversibili e non risultano gli estremi
per procedere ad una dichiarazione di adottabilità.
L'affidamento può essere disposto anche su richiesta degli
stessi genitori quando questi non possano accudire il figlio
per un grave impedimento materiale di carattere permanente, ma
dimostrino di volere e potere continuare ad assisterlo sul
piano affettivo e su quello educativo.
2. L'affidamento è disposto in collaborazione con il
servizio locale, che curerà, sulla base delle disposizioni
impartite dal tribunale, il reperimento dell'affidatario.
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3. L'affidamento deve essere regolato mediante un progetto
di intervento concordato con il servizio locale e con la
famiglia affidataria e sottoposto a verifiche periodiche.
4. L'ente locale da cui dipende il servizio dispone,
occorrendo, le provvidenze economiche ed assistenziali a
sostegno dell'affidamento.
5. La cessazione dell'affidamento consegue alla revoca
dell'affidamento pronunciata dal giudice. Gli affidatari sono
legittimati a proporre domanda di revoca o di modifica delle
prescrizioni imposte e ad opporsi alle relative domande da
altri proposte".
6. Dopo l'articolo 4- quater della legge 4 maggio
1983, n. 184, è inserito il seguente:
"Art. 4- quinquies. - 1. I coniugi o la persona
singola affidataria devono accogliere presso di loro il minore
e provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione ed
istruzione, fermi gli obblighi della famiglia d'origine,
tenendo conto delle indicazioni dei genitori ed osservando le
prescrizioni del giudice tutelare e del servizio locale.
2. Gli affidatari devono agevolare i rapporti tra il minore
ed i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia
d'origine.
3. In caso di contrasto su questioni di particolare
importanza gli affidatari, i genitori ed il servizio locale
possono ricorrere senza formalità al giudice tutelare, il
quale, sentiti gli interessati, nonché il minore che abbia
compiuto il dodicesimo anno di età, suggerisce le
determinazioni che ritiene più utili per il minore stesso. Se
il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di
decisione alla persona che, nel singolo caso, ritiene la più
idonea a curare gli interessi del minore.
4. Se l'affidamento è stato attribuito ad una comunità di
tipo familiare, le disposizioni stabilite per gli affidatari
valgono anche nei riguardi del responsabile della comunità.
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5. Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili,
anche al responsabile dell'istituto presso cui è ricoverato il
minore".
7. Dopo l'articolo 4- quinquies della legge 4 maggio
1983, n. 184, è inserito il seguente:
"Art. 4- sexies. - 1. L'affidamento di un
minore, effettuato dai genitori a chi non sia parente entro il
quarto grado per un periodo superiore a sei mesi, deve essere
segnalato al tribunale per i minorenni e per la famiglia del
luogo di residenza del minore stesso.
2. Analoga segnalazione deve essere inviata al tribunale
per i minorenni e per la famiglia da chiunque, non essendo
parente entro il quarto grado, accoglie un minore stabilmente
nella propria abitazione per un periodo superiore a quello
indicato nel comma 1.
3. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia, eseguiti
gli opportuni accertamenti, direttamente o richiedendoli al
giudice tutelare, adotta i provvedimenti più idonei per la
tutela del minore.
4. L'omissione della segnalazione può comportare la
decadenza dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330
del codice civile e l'inidoneità ad ottenere affidamenti
familiari o adottivi".
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