| (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di
adozione).
1. Dopo il sesto comma dell'articolo 10 della legge 4
maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente:
"Dell'apertura della procedura adozionale viene data
immediata comunicazione ai genitori".
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2. Dopo l'articolo 11 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
inserito il seguente:
"Art. 11- bis. - 1. Il giudice, ove constati che
le difficoltà del genitore a svolgere compiutamente i suoi
compiti non sono facilmente superabili, illustra al genitore
la convenienza per il proprio figlio ad essere stabilmente
inserito in una famiglia adottiva, superando una situazione di
precarietà di vita che può irreversibilmente segnarlo e
sollecitando un libero consenso all'adozione.
2. Nel caso di prestazione del consenso si applica la
procedura di cui al primo comma dell'articolo 11".
3. L'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. A conclusione delle indagini e degli
accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti
la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, il
tribunale, previa nomina di un curatore al minore, fissa una
udienza per sentire il pubblico ministero, i genitori ed i
parenti già convocati ai sensi degli articoli 12 e 13, il
curatore speciale ed il tutore, ove esista, dando contestuale
avviso alle parti private del loro diritto di costituirsi fino
a cinque giorni prima dell'udienza in cancelleria a mezzo di
procuratore.
2. All'udienza il tribunale, previo svolgimento di una
relazione sul procedimento da parte di un giudice delegato dal
presidente, sente altresì il rappresentante dell'istituto
presso cui il minore è ricoverato o la persona alla quale egli
è affidato, il minore che abbia compiuto il dodicesimo anno e,
se opportuno, anche il minore di età inferiore.
3. Il tribunale decide immediatamente, dando lettura del
dispositivo della sentenza o, su richiesta delle parti
costituite che chiedano un termine per la presentazione di
memorie, in un'udienza successiva da tenere non oltre trenta
giorni.
4. La sentenza, da depositare entro quindici giorni dalla
pronuncia, è notificata per esteso, a cura della cancelleria,
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al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel
primo comma dell'articolo 12, al tutore ed al curatore
speciale, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto
di proporre appello nelle forme e nei termini di cui
all'articolo 26.
5. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia nomina,
se necessario, un tutore provvisorio ed adotta provvedimenti
opportuni nell'interesse del minore".
4. L'articolo 16 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Il tribunale, esaurita la procedura
prevista nei precedenti articoli, qualora ritenga che non
sussistano i presupposti per la pronunzia dello stato di
adottabilità, sentito il pubblico mistero, dichiara che non vi
è luogo a provvedere in merito.
2. Si applica il comma 5 dell'articolo 15".
5. L'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Il pubblico ministero, i genitori, i
parenti indicati nell'articolo 12, primo comma, il tutore ed
il curatore speciale possono proporre appello avverso la
sentenza sullo stato di adottabilità, ricorrendo, entro trenta
giorni dalla sua notificazione, dinanzi alla sezione per i
minorenni e per la famiglia della corte di appello.
2. Il presidente della sezione per i minorenni e per la
famiglia della corte d'appello fissa, con decreto in calce al
ricorso, l'udienza di comparizione, disponendo la notifica del
ricorso e del decreto, a cura della cancelleria, al ricorrente
ed agli altri soggetti indicati nel comma 1, nonché la
convocazione, ove necessaria, delle persone indicate nel primo
comma dell'articolo 12.
3. All'udienza fissata la sezione per i minorenni e per la
famiglia della corte di appello sente il ricorrente, le altre
parti costituite, le persone convocate, nonché quelle indicate
dalle parti, quindi, sulle conclusioni di queste e del
pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria,
decide immediatamente, dando lettura del
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dispositivo della sentenza. La sentenza deve essere
depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla
pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al
pubblico ministero, all'opponente e al curatore speciale del
minore.
4. Avverso la sentenza della sezione per i minorenni e per
la famiglia della corte d'appello è ammesso ricorso per
cassazione.
5. La Corte di cassazione, sulla base dell'esito
dell'udienza di trattazione, pubblica immediatamente il
dispositivo. A cura della cancelleria il dispositivo è
immediatamente comunicato al tribunale che ha emesso il
provvedimento di primo grado".
6. Dopo il terzo comma dell'articolo 30 della legge 4
maggio 1983, n. 184, sono aggiunti i seguenti:
"Il provvedimento deve indicare se l'idoneità riguarda
l'adozione di uno o più bambini, indicandone il numero l'età
minima e massima degli stessi, nonché deve specificare il
periodo di tempo per il quale tale idoneità è valida, periodo
che comunque non può essere superiore a due anni.
La dichiarazione di idoneità deve essere rinnovata in caso
di richiesta di nuovi affidamenti".
7. Il primo comma dell'articolo 31 della legge 4 maggio
1989, n. 184, è sostituito dal seguente:
"L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri
minori di anni quattordici è consentito solo quando vi sia un
provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del
minore emanato da una autorità straniera nei confronti di
cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato estero,
ovvero un provvedimento di affidamento a fini di adozione".
8. Dopo il primo comma dell'articolo 31 della legge 4
maggio 1983, n. 184, sono inseriti i seguenti:
"Con convenzioni bilaterali o plurilaterali tra l'Italia e
altri Stati può essere riconosciuta validità per l'ingresso in
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Italia a fini adozionali anche a provvedimenti di autorità
straniere diversi da quelli di cui al primo comma, purché sia
garantita la sussistenza alla volontà dei genitori di
abbandonare il bambino da adottare o la sussistenza di una
reale situazione di abbandono.
L'autorità consolare del luogo ove il provvedimento è stato
emesso dichiara la conformità dello stesso alla legislazione
di quello Stato".
9. L'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 38. - 1. Le pratiche inerenti all'adozione di
minori stranieri, ferme restando le competenze del Tribunale,
possono essere svolte solo da enti pubblici o da altre
organizzazioni idonee, previa autorizzazione.
2. L'autorizzazione è concessa da un comitato costituito da
un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, da un
rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un
rappresentante del Ministero dell'interno. Il comitato vigila,
inoltre, sull'attività dei soggetti autorizzati e può revocare
in ogni momento l'autorizzazione.
3. L'inosservanza di quanto previsto dal presente articolo
comporta, per chi ha svolto opera di intermediazione, la
sanzione di cui al sesto comma dell'articolo 71 e l'inidoneità
all'adozione per gli aspiranti genitori adottivi".
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