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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2342
DDL0145-0092
Progetto di legge Camera n. 145 - testo presentato - (DDL12-145)
(suddiviso in 173 Unità Documento)
Unità Documento n.92 (che inizia a pag.46 dello stampato)
...C145. TESTIPDL
...C145.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 72.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC145 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di
                          adozione).
      1.  Dopo il sesto comma dell'articolo 10 della legge 4
  maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente:
    "Dell'apertura della procedura adozionale viene data
  immediata comunicazione ai genitori".
 
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    2.  Dopo l'articolo 11 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  inserito il seguente:
    "Art. 11- bis.  - 1.  Il giudice, ove constati che
  le difficoltà del genitore a svolgere compiutamente i suoi
  compiti non sono facilmente superabili, illustra al genitore
  la convenienza per il proprio figlio ad essere stabilmente
  inserito in una famiglia adottiva, superando una situazione di
  precarietà di vita che può irreversibilmente segnarlo e
  sollecitando un libero consenso all'adozione.
    2.  Nel caso di prestazione del consenso si applica la
  procedura di cui al primo comma dell'articolo 11".
    3.  L'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  sostituito dal seguente:
    "Art. 15. - 1.  A conclusione delle indagini e degli
  accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti
  la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, il
  tribunale, previa nomina di un curatore al minore, fissa una
  udienza per sentire il pubblico ministero, i genitori ed i
  parenti già convocati ai sensi degli articoli 12 e 13, il
  curatore speciale ed il tutore, ove esista, dando contestuale
  avviso alle parti private del loro diritto di costituirsi fino
  a cinque giorni prima dell'udienza in cancelleria a mezzo di
  procuratore.
    2.  All'udienza il tribunale, previo svolgimento di una
  relazione sul procedimento da parte di un giudice delegato dal
  presidente, sente altresì il rappresentante dell'istituto
  presso cui il minore è ricoverato o la persona alla quale egli
  è affidato, il minore che abbia compiuto il dodicesimo anno e,
  se opportuno, anche il minore di età inferiore.
    3.  Il tribunale decide immediatamente, dando lettura del
  dispositivo della sentenza o, su richiesta delle parti
  costituite che chiedano un termine per la presentazione di
  memorie, in un'udienza successiva da tenere non oltre trenta
  giorni.
    4.  La sentenza, da depositare entro quindici giorni dalla
  pronuncia, è notificata per esteso, a cura della cancelleria,
 
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  al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel
  primo comma dell'articolo 12, al tutore ed al curatore
  speciale, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto
  di proporre appello nelle forme e nei termini di cui
  all'articolo 26.
    5.  Il tribunale per i minorenni e per la famiglia nomina,
  se necessario, un tutore provvisorio ed adotta provvedimenti
  opportuni nell'interesse del minore".
    4.  L'articolo 16 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  sostituito dal seguente:
    "Art. 16. - 1.  Il tribunale, esaurita la procedura
  prevista nei precedenti articoli, qualora ritenga che non
  sussistano i presupposti per la pronunzia dello stato di
  adottabilità, sentito il pubblico mistero, dichiara che non vi
  è luogo a provvedere in merito.
    2.  Si applica il comma 5 dell'articolo 15".
    5.  L'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  sostituito dal seguente:
    "Art. 17. - 1.  Il pubblico ministero, i genitori, i
  parenti indicati nell'articolo 12, primo comma, il tutore ed
  il curatore speciale possono proporre appello avverso la
  sentenza sullo stato di adottabilità, ricorrendo, entro trenta
  giorni dalla sua notificazione, dinanzi alla sezione per i
  minorenni e per la famiglia della corte di appello.
    2.  Il presidente della sezione per i minorenni e per la
  famiglia della corte d'appello fissa, con decreto in calce al
  ricorso, l'udienza di comparizione, disponendo la notifica del
  ricorso e del decreto, a cura della cancelleria, al ricorrente
  ed agli altri soggetti indicati nel comma 1, nonché la
  convocazione, ove necessaria, delle persone indicate nel primo
  comma dell'articolo 12.
    3.  All'udienza fissata la sezione per i minorenni e per la
  famiglia della corte di appello sente il ricorrente, le altre
  parti costituite, le persone convocate, nonché quelle indicate
  dalle parti, quindi, sulle conclusioni di queste e del
  pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria,
  decide immediatamente, dando lettura del
 
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  dispositivo della sentenza.  La sentenza deve essere
  depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla
  pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al
  pubblico ministero, all'opponente e al curatore speciale del
  minore.
    4.  Avverso la sentenza della sezione per i minorenni e per
  la famiglia della corte d'appello è ammesso ricorso per
  cassazione.
    5.  La Corte di cassazione, sulla base dell'esito
  dell'udienza di trattazione, pubblica immediatamente il
  dispositivo.  A cura della cancelleria il dispositivo è
  immediatamente comunicato al tribunale che ha emesso il
  provvedimento di primo grado".
    6.  Dopo il terzo comma dell'articolo 30 della legge 4
  maggio 1983, n. 184, sono aggiunti i seguenti:
    "Il provvedimento deve indicare se l'idoneità riguarda
  l'adozione di uno o più bambini, indicandone il numero l'età
  minima e massima degli stessi, nonché deve specificare il
  periodo di tempo per il quale tale idoneità è valida, periodo
  che comunque non può essere superiore a due anni.
    La dichiarazione di idoneità deve essere rinnovata in caso
  di richiesta di nuovi affidamenti".
    7.  Il primo comma dell'articolo 31 della legge 4 maggio
  1989, n. 184, è sostituito dal seguente:
    "L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri
  minori di anni quattordici è consentito solo quando vi sia un
  provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del
  minore emanato da una autorità straniera nei confronti di
  cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato estero,
  ovvero un provvedimento di affidamento a fini di adozione".
    8.  Dopo il primo comma dell'articolo 31 della legge 4
  maggio 1983, n. 184, sono inseriti i seguenti:
    "Con convenzioni bilaterali o plurilaterali tra l'Italia e
  altri Stati può essere riconosciuta validità per l'ingresso in
 
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  Italia a fini adozionali anche a provvedimenti di autorità
  straniere diversi da quelli di cui al primo comma, purché sia
  garantita la sussistenza alla volontà dei genitori di
  abbandonare il bambino da adottare o la sussistenza di una
  reale situazione di abbandono.
    L'autorità consolare del luogo ove il provvedimento è stato
  emesso dichiara la conformità dello stesso alla legislazione
  di quello Stato".
    9.  L'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  sostituito dal seguente:
    "Art. 38. - 1.  Le pratiche inerenti all'adozione di
  minori stranieri, ferme restando le competenze del Tribunale,
  possono essere svolte solo da enti pubblici o da altre
  organizzazioni idonee, previa autorizzazione.
    2.  L'autorizzazione è concessa da un comitato costituito da
  un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, da un
  rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un
  rappresentante del Ministero dell'interno.  Il comitato vigila,
  inoltre, sull'attività dei soggetti autorizzati e può revocare
  in ogni momento l'autorizzazione.
    3.  L'inosservanza di quanto previsto dal presente articolo
  comporta, per chi ha svolto opera di intermediazione, la
  sanzione di cui al sesto comma dell'articolo 71 e l'inidoneità
  all'adozione per gli aspiranti genitori adottivi".
 
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