| (Atti lesivi del minore nella
sfera sessuale).
1. Dopo l'articolo 544 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 544- bis. - (Atti lesivi del minore nella
sfera sessuale) - Chiunque, con violenza o minaccia, compie
atti sessuali su un minore di anni diciotto è punito con la
reclusione da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi compie atti sessuali su
persona la quale al momento del fatto:
a) non ha compiuto quattordici anni;
b) non ha compiuto sedici anni, quando il
colpevole:
1) ne è l'ascendente o il tutore;
2) è persona a cui il minore è affidato per ragioni di
cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia;
3) abusi comunque di una relazione di convivenza con
l'ascendente, con il tutore o con la persona alla quale il
minore è affidato.
La persona di età maggiore che, abusando dell'immaturità di
un minore tra i quattordici ed i sedici anni, induce lo stesso
a partecipare ad atti sessuali o comunque a compierli, è
punito con la reclusione da due a sei anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque induce il minore degli
anni sedici a compiere atti sessuali con più persone
riunite.
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
di sedici anni è punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
Se i fatti di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma
sono compiuti da più persone riunite, ovvero in presenza di
più persone riunite, la pena è raddoppiata".
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