| (Atti lesivi dello sviluppo della personalità del
minore).
1. Dopo l'articolo 544- quater del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 544- quinquies - (Atti lesivi dello sviluppo
della personalità del minore) - Chiunque abusi della
funzione che esercita su un minore per ragioni di educazione,
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istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero omette
di adempiere ai doveri inerenti alla funzione è punito, se dal
fatto deriva un pericolo per la salute fisica o psichica del
minore, con la reclusione da sei mesi a tre anni".
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