| (Disposizioni in materia di interventi all'estero).
1. E' prorogata al 30 giugno 1994 la partecipazione
dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo
sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria,
autorizzata con il decreto-legge 1^ giugno 1993, n.167,
convertito dalla legge 30 luglio 1993, n.261, fermo restando
l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2
del citato decreto n.167 del 1993. L'onere derivante
dall'attuazione del presente comma è pari a lire 7.600 milioni
per l'anno 1994.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo
14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n.19, sono
prorogate fino al 31 dicembre 1994. A tal fine è autorizzata
per l'anno 1994 la spesa, rispettivamente, di lire 2.000
milioni, 6.000 milioni e 4.000 milioni.
3. Le previsioni economiche a favore dei profughi
italiani nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre 1991,
n.344, sono prorogate per l'anno 1994, modificandosi in sei
mesi il termine previsto dall'articolo 8 della legge stessa. A
tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni per
l'anno 1994.
4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1993
in applicazione della legge 30 settembre 1993, n.388, della
legge 26 febbraio 1992, n.212, e della legge 6 febbraio 1992,
n.180, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario
1993 possono esserlo nell'esercizio successivo.
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5. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la
speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero,
il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto
previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre
1990, n.401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento
aggiuntivo di lire 5.000 milioni.
6. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6
febbraio 1985, n.15, è sostituito dal seguente:
"Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente
sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso
Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato
di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile
del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero,
applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali
differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri".
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 29.200 milioni per l'anno 1994, si
provvede, quanto a lire 25.200 milioni, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap.
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1994, all'uopo utilizzando, per lire 10.000 milioni,
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio, per
lire 15.200 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri e, quanto a lire 4.000 milioni, a carico
del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno finanziario medesimo.
8. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1994 degli
interventi dell'Associazione "Servizio sociale internazionale
- sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente morale
con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n.
361, è autorizzata la concessione del contributo di lire 2
miliardi per il medesimo anno, ferme restando le disposizioni
di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n.
86. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 hanno
effetto dal 1^ gennaio 1994.
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