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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


235
DDL0010-0063
Progetto di legge Camera n. 10 - testo presentato - (DDL12-10)
(suddiviso in 76 Unità Documento)
Unità Documento n.63 (che inizia a pag.58 dello stampato)
...C10. TESTIPDL
...C10.
...Decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 1994. (*) Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Articolo 58.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC10 ZZ12 ZZDL ZZPR
     (Disposizioni in materia di interventi all'estero).
      1.  E' prorogata al 30 giugno 1994 la partecipazione
  dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo
  sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria,
  autorizzata con il decreto-legge 1^ giugno 1993, n.167,
  convertito dalla legge 30 luglio 1993, n.261, fermo restando
  l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2
  del citato decreto n.167 del 1993.  L'onere derivante
  dall'attuazione del presente comma è pari a lire 7.600 milioni
  per l'anno 1994.
      2.  Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo
  14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n.19, sono
  prorogate fino al 31 dicembre 1994.  A tal fine è autorizzata
  per l'anno 1994 la spesa, rispettivamente, di lire 2.000
  milioni, 6.000 milioni e 4.000 milioni.
      3.  Le previsioni economiche a favore dei profughi
  italiani nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre 1991,
  n.344, sono prorogate per l'anno 1994, modificandosi in sei
  mesi il termine previsto dall'articolo 8 della legge stessa.  A
  tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni per
  l'anno 1994.
      4.  Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1993
  in applicazione della legge 30 settembre 1993, n.388, della
  legge 26 febbraio 1992, n.212, e della legge 6 febbraio 1992,
  n.180, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario
  1993 possono esserlo nell'esercizio successivo.
 
                              Pag. 59
 
      5.  Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la
  speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero,
  il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto
  previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre
  1990, n.401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento
  aggiuntivo di lire 5.000 milioni.
      6.  Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6
  febbraio 1985, n.15, è sostituito dal seguente:
      "Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente
  sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso
  Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato
  di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile
  del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero,
  applicando i vigenti cambi di finanziamento.  Le eventuali
  differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello
  stato di previsione del Ministero degli affari esteri".
      7.  All'onere derivante dall'attuazione del presente
  articolo, pari a lire 29.200 milioni per l'anno 1994, si
  provvede, quanto a lire 25.200 milioni, mediante
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap.
  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
  l'anno 1994, all'uopo utilizzando, per lire 10.000 milioni,
  l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio, per
  lire 15.200 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero
  degli affari esteri e, quanto a lire 4.000 milioni, a carico
  del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero
  dell'interno per l'anno finanziario medesimo.
      8.  Per consentire la prosecuzione nell'anno 1994 degli
  interventi dell'Associazione "Servizio sociale internazionale
  - sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente morale
  con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n.
  361, è autorizzata la concessione del contributo di lire 2
  miliardi per il medesimo anno, ferme restando le disposizioni
  di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n.
  86.  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
  riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero degli affari esteri.
      9.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 hanno
  effetto dal 1^ gennaio 1994.
 
DATA=940228 FASCID=DDL12-10 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0010 TOTPAG=0064 TOTDOC=0076 NDOC=0063 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0058 RIGINIZ=025 PAGFIN=0059 RIGFIN=042 UPAG=NO PAGEIN=58 PAGEFIN=59 SORTRES= SORTDDL=001000 00 FASCIDC=12DDL0010 SORTNAV=0001000 000 00000 ZZDDLC10 NDOC0063 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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