| (Sfruttamento del lavoro minorile).
1. Dopo l'articolo 544- sexies del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 544- septies - (Sfruttamento del lavoro
minorile) - Chiunque, a scopo di trarne profitto, impiega
un minore in attività lavorative non consentite dalla legge è
punito con la reclusione da uno a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque, senza autorizzazione,
impiega un minore di quindici anni per la produzione di
messaggi pubblicitari, nella preparazione o rappresentazione
di spettacoli teatrali o in riprese cinematografiche e
televisive.
L'autorizzazione può essere data dal giudice tutelare,
previa indagine psicologica, se risulta che la partecipazione
all'attività non danneggia, per la materia trattata e per le
modalità di svolgimento, la formazione psichica e morale del
minore.
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L'autorizzazione non è richiesta per gli spettacoli
teatrali dilettantistici".
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