| (Associazione per lo sfruttamento
di minori).
1. Dopo l'articolo 544- septies del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 544- octies - (Associazione per lo
sfruttamento di minori) - Quando tre o più persone si
associano allo scopo di utilizzare soggetti di età minore per
la commissione di fatti costituenti reato, ovvero per la
prostituzione, per la pornografia, per l'accattonaggio o per
lo sfruttamento del loro lavoro, sono punite con la reclusione
da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiacciono coloro che si associano al
fine di effettuare illeciti affidamenti familiari di
minori.
La pena è aumentata da un terzo alla metà per coloro che
promuovono, dirigono o organizzano l'associazione".
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