| (Atti lesivi della formazione psichica
e morale del minore).
1. Dopo l'articolo 544- novies del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 544- decies - (Atti lesivi della formazione
psichica e morale del minore) - Chiunque affigge od espone,
in luogo pubblico
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od aperto al pubblico, disegni, immagini, fotografie od
oggetti figurati, i quali per il loro contenuto erotico o
violento possono essere gravemente lesivi della formazione
psichica e morale del minore è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni".
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