| (Abusi compiuti a mezzo di trasmissioni
radiotelevisive).
1. Dopo l'articolo 544- undecies del codice penale
è inserito il seguente:
"Art. 544- duocedies - (Abusi compiuti a mezzo di
trasmissioni radiotelevisive) - Il concessionario privato o
pubblico ovvero il soggetto delegato dal concessionario
medesimo al controllo delle trasmissioni radiotelevisive,
qualora vengano trasmessi film vietati ai minori di diciotto
anni o programmi che possano nuocere allo sviluppo
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psichico o morale di minori, che contengano scene di
violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad
atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza,
sesso, religione o nazionalità, è punito con le pene previste
per il reato di cui all'articolo 528.
Alla condanna consegue la pena accessoria della sospensione
della efficacia della concessione per trenta giorni.
Nei casi di recidiva il giudice può disporre la revoca
della concessione o della autorizzazione".
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