| (Norme di rinvio).
1. Dopo l'articolo 544- quinquiesdecies del codice
penale è inserito il seguente:
"Art. 544- sexiesdecies - (Norme di rinvio) - Ai
delitti previsti dagli articoli 544 bis, 544- ter e
544- quater si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 539, 540, 542 e 543".
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