| (Querela dell'offeso).
1. L'articolo 542 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 542 - (Querela dell'offeso) - I delitti
previsti dal capo I sono punibili a querela della persona
offesa.
La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia
d'ufficio:
a) se il fatto è commesso dal genitore, dal tutore
o da chi abusa di una relazione di convivenza con
l'ascendente, con il tutore o con la persona alla quale il
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minore è affidato, ovvero da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio;
b) se il fatto è connesso con un altro delitto per
il quale si deve procedere d'ufficio.
Per i delitti previsti dagli articoli 544 bis,
544- ter e 544- quater, qualora il genitore o chi ne
ha facoltà non propongano querela, il tribunale per i
minorenni e per la famiglia può, su richiesta dei servizi
sociali competenti per territorio o di chiunque ne abbia
interesse, procedere alla nomina di un curatore speciale per
la presentazione della querela stessa. Il termine di cui
all'articolo 124 decorre dalla nomina del curatore".
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