| (Violazione degli obblighi di assistenza
familiare).
1. L'articolo 570 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 570 - (Violazione degli obblighi di
assistenza familiare) - Chiunque si sottrae agli obblighi
di assistenza inerenti alla potestà del genitore,
all'affidamento familiare, alla tutela o alla qualità di
coniuge è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è aumentata per chi:
a) malversa o dilapida i beni del figlio minore o
del coniuge;
b) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti
di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al
coniuge, il quale non sia separato con addebito della
separazione, se il colpevole non dimostra di essere stato
nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di
mantenimento.
Il reato è punibile a querela della persona offesa salvo i
casi previsti alla lettera a) del secondo comma e,
quando sia stato commesso nei confronti dei minori, salvo i
casi previsti dalla lettera b) del secondo comma.
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Il presente articolo non si applica se il fatto è previsto
come più grave reato".
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