| (Sottrazione di persone di età maggiore
incapaci).
1. L'articolo 574 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 574 - (Sottrazione di persone di età
maggiore incapaci) - Chiunque sottrae una persona di età
maggiore inferma di mente al tutore o al curatore o a chi ne
abbia la vigilanza o la custodia, ovvero la ritiene contro la
volontà dei medesimi, è punito, a querela, con la reclusione
da uno a tre anni.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 525".
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