| (Omesso avviso all'autorità dell'allontanamento di
minori).
1. L'articolo 716 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 716 - (Omesso avviso all'autorità
dell'allontanamento di minori) - Il genitore,
l'affidatario, il tutore o chi ha comunque la cura della
persona del minore, se omette di dare avviso entro quarantotto
ore agli organi di polizia o ai servizi sociali
dell'allontanamento o dell'arbitraria sottrazione del minore
alla sua vigilanza, è punito con l'arresto fino ad un
anno".
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