| (Inosservanza dell'obbligo di istruzione
dei minori).
1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 731 - (Inosservanza dell'obbligo di
istruzione dei minori) - Chiunque, rivestito di autorità o
incaricato della vigilanza nei confronti di un minore, omette,
senza giustificato motivo, di curare che gli venga impartita
l'istruzione dell'obbligo è punito con l'arresto fino ad un
anno.
A tal fine, entro la fine di ciascun anno solare, il
sindaco comunica al pretore e al tribunale per i minorenni e
per la famiglia il nome dei minori che non adempiono
all'obbligo dell'istruzione".
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