| (Sospensione del procedimento penale
contro il genitore).
1. Quando i reati previsti nel titolo IX bis e nel
capo IV del titolo XI del codice penale sono commessi da un
genitore nei confronti del figlio minore, il giudice può
disporre la sospensione del procedimento, tenuto conto
dell'interesse del minore e della possibilità di ristabilire
il rapporto fra genitore e figlio.
2. Nel caso di cui al comma 1 il giudice sottopone
l'imputato ad un periodo di prova non superiore a due anni,
durante il quale i servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia, in collaborazione con quelli degli enti locali ed
eventualmente con l'autorità di pubblica sicurezza, verificano
che lo stesso si sia ravveduto ed abbia ristabilito positivi
rapporti con il figlio.
3. In caso contrario, anche prima del compimento del
periodo di prova, il giudice dispone la prosecuzione del
procedimento a carico del soggetto. Qualora la prova abbia
dato esito positivo, il giudice dichiara l'estinzione del
reato.
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