| (Gruppo di supporto tecnico).
1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4
giugno 1984, n.194, da ultimo differito dall'articolo 3 della
legge 7 febbraio 1992, n.140, è ulteriormente differito al 31
dicembre 1996. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa
di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e
1996.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno
1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
medesimo anno e, per gli anni 1995 e 1996, mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a
decorrere dall'anno 1994.
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