(Abrogazione di norme). 1. I numeri 1 e 2 del comma secondo dell'articolo 519, e gli articoli 530, 571 e Pag. 62 573 del codice penale, l'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e la legge 12 dicembre 1960, n. 1591, sono abrogati.