| (Denominazione e sede).
1. Nelle sedi indicate dal regolamento di esecuzione
della presente legge, da emanarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono costituiti il
tribunale per i minorenni e per la famiglia e la procura della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la
famiglia, in sostituzione, rispettivamente, del tribunale per
i minorenni e della procura della Repubblica presso lo stesso
di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934 n. 1404,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.
835.
| |