| (Composizione del tribunale per i minorenni e per la
famiglia e della procura della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni e per la famiglia).
1. Ogni tribunale per i minorenni e per la famiglia è
composto da un presidente,
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da due o più magistrati ordinari, nel numero e con le
qualifiche che saranno stabilite con il regolamento di
esecuzione di cui all'articolo 101, nonché da giudici
esperti.
2. Ogni procura della Repubblica presso il tribunale dei
minorenni e per la famiglia è composta da un procuratore della
Repubblica e da uno o più sostituti, nel numero e con la
qualifica che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione
di cui all'articolo 101.
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