| (Giudice tutelare).
1. Le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un
giudice del tribunale per i minorenni e per la famiglia.
2. Il presidente del tribunale per i minorenni e per la
famiglia designa ogni due anni uno o più giudici destinati ad
esercitare le funzioni di giudice tutelare per tutto il
territorio compreso nella giurisdizione del tribunale stesso.
Il giudice tutelare può essere coadiuvato nell'esercizio delle
sue funzioni da più giudici onorari dislocati nelle diverse
aree territoriali della circoscrizione del tribunale.
3. I giudici onorari di cui al comma 2 sono nominati dal
Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere del
consiglio giudiziario territoriale competente, tra le persone
fornite dei requisiti di età di cui all'articolo 109, che
abbiano adeguata esperienza nel campo della vita familiare e
dell'educazione dei giovani.
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