| (Cancelleria e segreteria giudiziaria, coadiutori,
commessi ed ufficiali giudiziari).
1. Presso ogni tribunale per i minorenni e per la famiglia
e presso la relativa procura sono istituiti un ufficio di
cancelleria e un ufficio autonomo per le notifiche.
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2. Le piante organiche dei cancellieri, dei segretari, dei
coadiutori giudiziari, dei commessi e degli ufficiali
giudiziari sono stabilite con il regolamento di esecuzione di
cui all'articolo 101.
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