| (Nomina dei giudici esperti).
1. Possono essere nominati giudici esperti i cittadini
italiani di età compresa tra i trenta ed i sessantacinque
anni, che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) siano operatori socio-sanitari ed abbiano svolto
attività a favore dei minori per almeno tre anni;
b) siano muniti di diploma di scuola di servizio
sociale o di titolo di studio universitario in discipline
attinenti alle problematiche minorili e della famiglia
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quali psicologia, pedagogia, scienze umane, sociologia,
neuropsichiatria infantile, criminologia, antropologia,
pediatria, ed abbiano concretamente operato in attività a
favore dei minori per almeno tre anni.
2. I giudici esperti durano in carica tre anni e possono
essere confermati per altri due trienni su richiesta del
presidente del tribunale per i minorenni e per la famiglia,
sempre che persistano le condizioni soggettive previste per la
loro nomina di cui al comma 1. In caso di compimento del
settantesimo anno di età nel corso del triennio, i giudici
esperti continuano ad espletare le loro funzioni fino al
termine del triennio.
3. Le modalità della nomina dei giudici esperti sono
disciplinate dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo
101, sulla base dei seguenti criteri:
a) presentazione di apposita domanda degli
interessati, entro termini prefissati annualmente e
indipendentemente dalle vacanze dei posti previsti in
ruolo;
b) valutazione comparativa tra gli aspiranti;
c) parere dell'ufficio centrale per la giustizia
minorile;
d) nomina da parte del Consiglio superiore della
magistratura, previo parere del consiglio giudiziario.
4. Si estendono ai giudici esperti le incompatibilità
previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
L'esercizio della funzione è altresì incompatibile con
l'esercizio della professione forense.
5. Ai giudici esperti per ogni giorno in cui esplicano
attività istruttoria o decisoria compete una indennità il cui
ammontare è determinato ogni tre anni con decreto del Ministro
di grazia e giustizia, emanato di concerto con il Ministro del
tesoro.
6. I giudici esperti, su delega del presidente, svolgono
funzioni istruttorie. Compongono il collegio secondo il
calendario delle udienze.
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7. Lo svolgimento della funzione di giudice esperto deve
essere contenuto in limiti di tempo tali che non risulti
pregiudicata in modo rilevante l'eventuale attività
professionale dell'interessato, ferma restando l'esigenza di
garantire una congrua continuità di apporti all'ufficio
giudiziario minorile.
8. L'ente pubblico dal quale eventualmente dipende la
persona nominata giudice esperto deve consentire a
quest'ultimo di svolgere adeguatamente la sua funzione.
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