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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2382
DDL0145-0132
Progetto di legge Camera n. 145 - testo presentato - (DDL12-145)
(suddiviso in 173 Unità Documento)
Unità Documento n.132 (che inizia a pag.65 dello stampato)
...C145. TESTIPDL
...C145.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 109.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC145 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Nomina dei giudici esperti).
    1.  Possono essere nominati giudici esperti i cittadini
  italiani di età compresa tra i trenta ed i sessantacinque
  anni, che abbiano uno dei seguenti requisiti:
        a)  siano operatori socio-sanitari ed abbiano svolto
  attività a favore dei minori per almeno tre anni;
        b)  siano muniti di diploma di scuola di servizio
  sociale o di titolo di studio universitario in discipline
  attinenti alle problematiche minorili e della famiglia
 
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  quali psicologia, pedagogia, scienze umane, sociologia,
  neuropsichiatria infantile, criminologia, antropologia,
  pediatria, ed abbiano concretamente operato in attività a
  favore dei minori per almeno tre anni.
    2.  I giudici esperti durano in carica tre anni e possono
  essere confermati per altri due trienni su richiesta del
  presidente del tribunale per i minorenni e per la famiglia,
  sempre che persistano le condizioni soggettive previste per la
  loro nomina di cui al comma 1.  In caso di compimento del
  settantesimo anno di età nel corso del triennio, i giudici
  esperti continuano ad espletare le loro funzioni fino al
  termine del triennio.
    3.  Le modalità della nomina dei giudici esperti sono
  disciplinate dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo
  101, sulla base dei seguenti criteri:
        a)  presentazione di apposita domanda degli
  interessati, entro termini prefissati annualmente e
  indipendentemente dalle vacanze dei posti previsti in
  ruolo;
        b)  valutazione comparativa tra gli aspiranti;
        c)  parere dell'ufficio centrale per la giustizia
  minorile;
        d)  nomina da parte del Consiglio superiore della
  magistratura, previo parere del consiglio giudiziario.
    4.  Si estendono ai giudici esperti le incompatibilità
  previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario,
  approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
  L'esercizio della funzione è altresì incompatibile con
  l'esercizio della professione forense.
    5.  Ai giudici esperti per ogni giorno in cui esplicano
  attività istruttoria o decisoria compete una indennità il cui
  ammontare è determinato ogni tre anni con decreto del Ministro
  di grazia e giustizia, emanato di concerto con il Ministro del
  tesoro.
    6.  I giudici esperti, su delega del presidente, svolgono
  funzioni istruttorie.  Compongono il collegio secondo il
  calendario delle udienze.
 
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    7.  Lo svolgimento della funzione di giudice esperto deve
  essere contenuto in limiti di tempo tali che non risulti
  pregiudicata in modo rilevante l'eventuale attività
  professionale dell'interessato, ferma restando l'esigenza di
  garantire una congrua continuità di apporti all'ufficio
  giudiziario minorile.
    8.  L'ente pubblico dal quale eventualmente dipende la
  persona nominata giudice esperto deve consentire a
  quest'ultimo di svolgere adeguatamente la sua funzione.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-145 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0145 TOTPAG=0082 TOTDOC=0173 NDOC=0132 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0065 RIGINIZ=026 PAGFIN=0067 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=65 PAGEFIN=67 SORTRES= SORTDDL=014500 00 FASCIDC=12DDL0145 SORTNAV=0014500 000 00000 ZZDDLC145 NDOC0132 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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