| (Corsi di aggiornamento).
1. Il Consiglio superiore della magistratura, d'intesa con
il Ministro di grazia e giustizia, organizza ogni anno nelle
sedi degli uffici giudiziari di cui alla presente legge, corsi
di formazione e di aggiornamento per i giudici professionali e
per i giudici esperti che svolgono le loro funzioni presso gli
stessi. E' obbligatoria la partecipazione a tale corso almeno
ogni triennio.
2. Il presidente della sezione di cui al comma 1
dell'articolo 107 organizza, almeno una volta l'anno, riunioni
di studio e di confronto di esperienze, cui devono partecipare
tutti i giudici professionali ed esperti che operano nel
distretto.
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