| (Competenza per materia).
1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia è
competente, oltre che per tutte le materie ed i provvedimenti
di competenza del tribunale per minorenni alla data di entrata
in vigore della presente legge, anche per le seguenti
materie:
a) costituzione e validità del matrimonio civile,
separazione dei coniugi, scioglimento e cessazione degli
effetti civili del matrimonio;
b) rapporti personali e patrimoniali tra i
coniugi;
c) filiazione, adozione e potestà genitoriale;
d) prestazioni alimentari;
e) formazione e rettificazione degli atti di stato
civile;
f) interdizione e inabilitazione;
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g) assenza e morte presunta;
h) accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori
per malattie mentali di competenza dell'autorità
giudiziaria.
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