| (Competenza per materia).
1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia è
competente, oltre che per i reati commessi dai minori di
diciotto anni, anche per i procedimenti concernenti i seguenti
reati:
a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo
XI del libro secondo del codice penale, ad esclusione del
delitto di cui all'articolo 565 del codice penale;
b) delitti previsti dagli articoli 519, 521 e 530
del codice penale, se commessi in danno di minore da persona
che ne sia l'ascendente, il tutore o l'affidatario;
c) delitti di percosse, di lesioni personali e
volontarie, di ingiuria, di diffamazione, di sequestro di
persona e delitti contro la libertà morale, se commessi tra
persone legate con il minore da rapporti di coniugio, di
filiazione o di tutela;
Pag. 70
d) delitto previsto dall'articolo 591, primo, terzo
e quarto comma, del codice penale;
e) contravvenzioni previste dagli articoli 671 e
732, nonché 716 e 731, come modificati dalla presente legge,
del codice penale.
| |