| (Competenza per materia).
1. Il giudice tutelare ha competenza, oltre che nelle
materie attribuitegli dalla normativa vigente in ordine agli
interdetti e agli inabilitati ed alla procedura per
l'adozione, nelle seguenti materie:
a) vigilanza sulle tutele, sulle curatele e
sull'attività degli assistenti alla protezione dei minori;
b) delibere indicate nell'articolo 371 del codice
civile;
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c) provvedimenti di competenza, alla data di
entrata in vigore della presente legge, dello stesso giudice
tutelare, del tribunale ordinario e del tribunale per i
minorenni, aventi ad oggetto autorizzazioni a compiere atti di
contenuto patrimoniale nell'interesse di minori, di interdetti
e di inabilitati. Sono escluse le competenze previste alla
sezione I del capo II del titolo IV, attribuite al tribunale
per i minorenni e per la famiglia. Contro i provvedimenti del
giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale per i
minorenni e per la famiglia. Sui reclami, nonché sui
provvedimenti del giudice tutelare da omologare, il tribunale
delibera con la partecipazione del giudice tutelare, che
svolge funzioni di relatore.
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