| (Procedimento speciale).
1. Nelle materie di cui agli articoli 84, 87, 89, 90 e 112
del codice civile, nonché nei casi in cui si debba intervenire
a tutela del minore coinvolto in una situazione comunque a lui
pregiudizievole, il tribunale procede nelle forme di cui
all'articolo 333- ter del codice civile, introdotto
dall'articolo 50 della presente legge.
2. In materia di adozione si osservano le disposizioni di
cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dal capo
VII del titolo II della presente legge.
3. Per gli altri procedimenti in camera di consiglio si
applicano le disposizioni di cui al capo VI del titolo II del
libro IV del codice di procedura civile.
| |