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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2400
DDL0145-0150
Progetto di legge Camera n. 145 - testo presentato - (DDL12-145)
(suddiviso in 173 Unità Documento)
Unità Documento n.150 (che inizia a pag.72 dello stampato)
...C145. TESTIPDL
...C145.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 121.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC145 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Tentativo di conciliazione
             in sede di separazione dei coniugi).
    1.  Nelle cause di separazione dei coniugi, prima di adire
  il tribunale, i coniugi hanno l'obbligo di comunicare la loro
  intenzione di separarsi al consultorio familiare
  territorialmente competente o scelto d'intesa tra loro.
    2.  La comunicazione deve essere effettuata congiuntamente o
  da uno dei coniugi che la invia all'altro coniuge ed al
  consultorio familiare a mezzo di lettera raccomandata con
  avviso di ricevimento.
    3.  Il consultorio familiare, entro venti giorni dalla
  comunicazione, convoca le parti per illustrare le procedure
  della separazione e le conseguenze che esse comportano, specie
  nei confronti dei figli, nonché per esperire un tentativo di
  conciliazione con particolare riguardo all'affidamento dei
  figli ed alle modalità di affidamento.
    4.  Se la conciliazione riesce è redatto un processo verbale
  sottoscritto da entrambi i coniugi.
    5.  Se la conciliazione riguarda solo le modalità della
  separazione è altresì redatto un processo verbale sottoscritto
  da entrambi i coniugi che è presentato con ricorso congiunto
  al tribunale competente.  Il presidente ne riferisce al
  tribunale che provvede in camera di consiglio alla
  omologazione del verbale di conciliazione, che produce gli
  effetti della separazione personale tra i coniugi.
    6.  Nel caso in cui non vi sia conciliazione, è redatto
  comunque un processo verbale nel quale sono precisate le
  posizioni delle parti.
 
                              Pag. 73
 
    7.  Il consultorio familiare invia al presidente del
  tribunale una relazione nella quale sono analizzate la natura
  del conflitto e le prospettive del suo svolgimento per fornire
  elementi di giudizio ai fini di eventuali provvedimenti
  urgenti.
    8.  Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si
  definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al
  comma 2, ciascuno dei coniugi può adire il tribunale
  competente.
    9.  Il presidente del tribunale convoca le parti avanti a sé
  per l'assunzione dei provvedimenti urgenti.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-145 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0145 TOTPAG=0082 TOTDOC=0173 NDOC=0150 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0072 RIGINIZ=007 PAGFIN=0073 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=72 PAGEFIN=73 SORTRES= SORTDDL=014500 00 FASCIDC=12DDL0145 SORTNAV=0014500 000 00000 ZZDDLC145 NDOC0150 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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