| (Tentativo di conciliazione
in sede di separazione dei coniugi).
1. Nelle cause di separazione dei coniugi, prima di adire
il tribunale, i coniugi hanno l'obbligo di comunicare la loro
intenzione di separarsi al consultorio familiare
territorialmente competente o scelto d'intesa tra loro.
2. La comunicazione deve essere effettuata congiuntamente o
da uno dei coniugi che la invia all'altro coniuge ed al
consultorio familiare a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
3. Il consultorio familiare, entro venti giorni dalla
comunicazione, convoca le parti per illustrare le procedure
della separazione e le conseguenze che esse comportano, specie
nei confronti dei figli, nonché per esperire un tentativo di
conciliazione con particolare riguardo all'affidamento dei
figli ed alle modalità di affidamento.
4. Se la conciliazione riesce è redatto un processo verbale
sottoscritto da entrambi i coniugi.
5. Se la conciliazione riguarda solo le modalità della
separazione è altresì redatto un processo verbale sottoscritto
da entrambi i coniugi che è presentato con ricorso congiunto
al tribunale competente. Il presidente ne riferisce al
tribunale che provvede in camera di consiglio alla
omologazione del verbale di conciliazione, che produce gli
effetti della separazione personale tra i coniugi.
6. Nel caso in cui non vi sia conciliazione, è redatto
comunque un processo verbale nel quale sono precisate le
posizioni delle parti.
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7. Il consultorio familiare invia al presidente del
tribunale una relazione nella quale sono analizzate la natura
del conflitto e le prospettive del suo svolgimento per fornire
elementi di giudizio ai fini di eventuali provvedimenti
urgenti.
8. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si
definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 2, ciascuno dei coniugi può adire il tribunale
competente.
9. Il presidente del tribunale convoca le parti avanti a sé
per l'assunzione dei provvedimenti urgenti.
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