| (Provvedimenti cautelari).
1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia, ove
esista il pericolo che l'obbligato possa sottrarsi
all'adempimento, può imporgli, con decreto adottato nel corso
del procedimento, ovvero con la sentenza conclusiva del
procedimento medesimo, di prestare idonea garanzia reale
specificando i beni per il pignoramento, e può ordinare
l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni di proprietà dello
stesso.
2. L'ipoteca giudiziale può essere convertita in deposito
di denaro o di valori o sostituita da pegno su beni mobili
ovvero da altra idonea garanzia su istanza del debitore,
sentito il creditore, con provvedimento in camera di
consiglio, soggetto a reclamo davanti alla Corte d'appello.
3. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia può
ordinare che una quota dei proventi di lavoro dell'obbligato
sia versata direttamente agli aventi diritto da parte dei
datori di lavoro ai quali sia stato notificato il
provvedimento.
4. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia può
inoltre disporre a garanzia dell'esecuzione e ove siano
infruttuosi i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, che
siano resi inefficaci atti di disposizione dell'obbligato
compiuti nel biennio precedente all'introduzione della causa.
Il provvedimento con cui il tribunale ha disposto
l'inefficacia di tali atti di disposizione deve essere
revocato qualora il debitore offra le garanzie di cui ai commi
1, 2 e 3.
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