| (Fondo di mantenimento).
1. E' istituito presso gli istituti di credito di
diritto pubblico il "Fondo di mantenimento", avente lo scopo
di assicurare le prestazioni e gli assegni di mantenimento
stabiliti dal giudice in favore degli aventi diritto.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito dall'istituto di
credito sulla base di una apposita convenzione, da stipulare
con il Ministero di grazia e giustizia entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
cui sono determinate le modalità di gestione e di
amministrazione del fondo ed in cui sono regolati i diritti e
gli obblighi dell'ente creditizio.
| |