| (Funzioni del Fondo
e doveri degli obbligati).
1. I soggetti tenuti alla corresponsione degli assegni
di mantenimento devono versare la somma dovuta all'istituto di
credito indicato dal giudice tra quelli di cui all'articolo
124, entro e non oltre i cinque giorni che precedono la fine
di ogni mese.
2. L'istituto di credito versa la somma di cui al comma 1
all'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese
successivo,
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prelevandola, in caso di inadempimento dell'obbligato, dal
Fondo di cui all'articolo 124.
3. L'istituto di credito ha diritto di rivalsa nei
confronti dell'inadempiente ed è tenuto a denunciare il caso
al pretore per l'inizio dell'azione penale.
4. L'inadempiente è punito con la pena prevista
dall'articolo 570 del codice penale, a meno che non dimostri
di essere stato nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di
mantenimento.
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