| (Norme applicabili).
1. Nei procedimenti di competenza del tribunale per i
minorenni e per la famiglia si applicano le norme contenute
nel codice di procedura penale e, in caso di soggetti
minorenni, nel decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 448, e nel decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 272, nonché gli articoli 19, 20, 21 e 24 del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.
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