| (Funzioni dell'ufficio).
1. E' istituito l'ufficio del pubblico tutore con i
seguenti compiti:
a) reperire, preparare e sostenere nella loro
azione i volontari che assumono, ai sensi della presente
legge, l'ufficio di tutore, di curatore speciale e di
assistente alla protezione del minore;
b) preparare e sostenere i parenti del minore
nominati tutori per mancanza dei genitori o per loro
incapacità ad esercitare la potestà genitoriale;
c) indicare al tribunale per i minorenni e per la
famiglia a seguito di segnalazione da parte dei servizi degli
enti locali, le persone idonee a svolgere le funzioni di cui
alle lettere a) e b);
d) rendere note ai consigli comunali o provinciali
le gravi carenze di intervento a sostegno dei minori in
difficoltà;
e) recepire e vagliare le segnalazioni relative a
situazioni di difficoltà di singoli minori.
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