| (Legittimazione processuale).
1. L'ufficio del pubblico tutore è legittimato:
a) ad adire il giudice ordinario o amministrativo
ed a costituirsi come parte nei relativi procedimenti, a
tutela dei diritti o interessi collettivi riguardanti
l'infanzia o l'adolescenza;
b) ad adire il tribunale per i minorenni e per la
famiglia ed a costituirsi come parte nei relativi
procedimenti, al fine di ottenere la pronuncia di cui
all'articolo 67, nonché per ottenere provvedimenti a tutela
del minore;
c) a costituirsi come parte nell'interesse del
minore nei procedimenti civili
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che comunque lo riguardino e in quelli penali in cui il
minore è parte lesa e per i quali, anche su segnalazione dei
servizi sociali, appare opportuno che l'autonoma posizione del
minore sia adeguatamente considerata e tutelata;
d) ad impugnare davanti alla sezione di cui al
comma 1 dell'articolo 107, ed eventualmente davanti alla Corte
di cassazione, i provvedimenti giudiziari che siano
pregiudizievoli per il minore, anche se non sia stato parte
nei precedenti gradi di giudizio.
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