| (Costituzione degli uffici del pubblico tutore).
1. Gli uffici del pubblico tutore sono costituiti da una
o più persone nominate dai consigli regionali in seduta
plenaria e con maggioranza qualificata di due terzi dei
componenti.
2. La scelta deve avvenire tra i cittadini italiani che
risiedono nel territorio di competenza, che svolgono,
dimostrando particolare capacità, attività nei vari settori di
protezione e tutela dei minori e che sono forniti di laurea in
giurisprudenza o di altra laura equipollente.
3. Non possono essere nominati all'ufficio di pubblica
tutela:
a) coloro che hanno riportato condanne per delitto
non colposo o per contravvenzione punita con pena
detentiva;
b) coloro che sono sottoposti a misure di
prevenzione o di sicurezza;
c) coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla
potestà genitoriale.
4. Non possono inoltre essere nominati:
a) i membri delle assemblee degli enti locali,
nonché i membri della Camera dei deputati, del Senato della
Repubblica e del Parlamento europeo;
b) i membri degli organi dirigenti dei partiti
politici, anche a livello locale;
c) i magistrati in servizio.
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