| (Rinvio a leggi regionali).
1. Le regioni determinano con apposite leggi
l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la dotazione,
in strutture, personale e fondi, degli uffici del pubblico
tutore e l'entità del compenso da attribuire alle persone
nominate.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano
sull'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze
spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano.
| |