| (Assegnazione di magistrati).
1. I magistrati attualmente addetti ai tribunali per i
minorenni ed alle relative procure sono assegnati,
rispettivamente, ai tribunali per i minorenni e per la
famiglia ed alle relative procure nella provincia in cui si
trova il capoluogo del distretto, ove non richiedano di essere
destinati ad altro tribunale per i minorenni e per la
famiglia.
2. Il Consiglio superiore della magistratura, in sede di
prima applicazione della presente legge, provvede
all'assegnazione degli altri magistrati scegliendoli tra
coloro che hanno partecipato ai corsi di preparazione che il
Consiglio stesso è tenuto ad organizzare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e che hanno
dimostrato di essere forniti delle attitudini necessarie per
l'espletamento delle funzioni da esercitare.
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