| (Settore aeronautico della Difesa).
1. Le disponibilità residue complessive al 31 dicembre
1993 del cap. 7553 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente
gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono destinate
a consentire nell'anno 1994 interventi in termini attualizzati
per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo
articolo 3. Per consentire peraltro, nell'anno 1994, l'urgente
completamento di programmi produttivi necessari per il settore
Difesa, da definire mediante apposite convenzioni tra il
Ministero della difesa e quello dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del tesoro, da stipulare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sostiene l'onere di ammortamento, per capitale ed interessi,
relativo ad operazioni di mutuo contratte dai fornitori
utilizzando per lo scopo le disponibilità per gli anni 1994 e
seguenti relative agli interventi di cui alla lettera c)
del medesimo articolo 3. Le rate di ammortamento dei mutui
contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente
agli istituti di credito mutuanti.
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