| (Affari pendenti).
1. Per gli affari ancora in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge si provvede come segue:
a) gli affari penali e gli affari civili pendenti
presso il tribunale per i minorenni
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e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti
d'ufficio alla cognizione del tribunale per i minorenni e per
la famiglia competenti per territorio a norma della presente
legge, fatta eccezione per le cause civili passate in
decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato
dichiarato aperto il dibattimento;
b) gli affari relativi ai procedimenti inerenti
alla potestà genitoriale sono devoluti d'ufficio alla
cognizione dei tribunali per i minorenni e per la famiglia
competenti per territorio. Le domande di affidamento
preadottivo presentate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.
184, sono trasmesse ai tribunali per i minorenni e per la
famiglia competenti per territorio in relazione al luogo di
residenza dei richiedenti, a meno che i coniugi non
richiedano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, che la loro domanda sia esaminata da
altro tribunale;
c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari
sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso il
tribunale per i minorenni e per la famiglia competente per
territorio.
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