| (Onere finanziario).
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai
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fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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