| (Interventi per rendere effettivo
il diritto allo studio).
1. Alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 14
provvedono le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli
enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Ai fini di cui al comma 1 devono essere assunte
iniziative atte in particolare alla fruizione del diritto allo
studio nel periodo prescolare, nella scuola dell'obbligo e
nella scuola superiore.
3. Le regioni e gli enti locali, per rendere effettivo il
diritto all'istruzione, devono:
a) realizzare interventi educativi per i primi anni
di vita al fine di colmare gli svantaggi culturali e
sociali;
b) identificare quantitativamente e
qualitativamente i fenomeni di abbandono scolastico al fine di
realizzare azioni di prevenzione e di recupero;
c) predisporre opportune iniziative in ambito
scolastico ed extrascolastico al fine
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di valorizzare le diverse attitudini individuali;
d) assicurare con ogni mezzo la frequenza della
scuola dell'obbligo e, per i capaci e i meritevoli sprovvisti
di mezzi, l'ulteriore proseguimento degli studi.
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