| (Diritto agli interventi sociali).
1. L'ente locale, al fine di garantire al minore le
condizioni per una normale crescita fisica, psicologica,
culturale e sociale, è tenuto a realizzare i servizi sociali e
ad assicurare le prestazioni socio-assistenziali idonee a
contrastare e a rimuovere le situazioni di rischio
psico-sociale che si presentano nei diversi stadi
evolutivi.
2. Gli interventi sociali di cui al comma 1 sono attuati
con il coinvolgimento della famiglia e di coloro che hanno
responsabilità formative del minore, in collaborazione con le
istituzioni ed i servizi che hanno il compito di promuovere lo
sviluppo dei soggetti in età evolutiva.
3. L'ente locale ed i servizi territoriali, per conseguire
la più ampia tutela sociale dei minori, realizzano intese con
le organizzazioni del volontariato e promuovono altresì la
partecipazione delle famiglie e dei singoli per l'affidamento
di minori in difficoltà.
4. Hanno diritto agli interventi ed alle prestazioni
sociali i minori cittadini italiani e i minori stranieri
residenti e non residenti.
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