| (Criteri per la programmazione
degli interventi).
1. Le regioni devono stabilire, nell'ambito dei piani di
cui all'articolo 23, le forme di coordinamento con gli altri
ambiti della programmazione regionale che incidono sulle
condizioni di vita e sul benessere dei minori e delle loro
famiglie. Inoltre devono stabilire:
a) la tipologia dei servizi essenziali per l'età
evolutiva e la famiglia;
b) i modelli organizzativi e di funzionamento;
c) gli standard quantitativi e
qualitativi;
d) le risorse strutturali, professionali ed
economiche;
e) i criteri e le modalità per garantire
l'integrazione tra i servizi e nelle prestazioni;
f) i criteri e le modalità per assicurare il
coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni
statali, nonché con gli altri enti pubblici interessati;
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g) le forme di collaborazione dei servizi
territoriali con i soggetti di solidarietà sociale a livello
locale e con le altre risorse della comunità.
2. Le regioni e gli enti locali, nel predisporre il piano
regionale e i piani di zona, hanno cura di:
a) favorire la formazione di sistemi locali di
intervento fondati su un complesso di servizi e di prestazioni
complementari e flessibili;
b) corresponsabilizzare le famiglie e i ragazzi
nella progettazione, nella gestione e nella verifica dei
servizi e delle attività;
c) riqualificare la spesa ed i servizi secondo le
prospettive indicate nell'articolo 25;
d) attivare risorse che permettano di offrire
servizi e prestazioni diversificati.
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