| (Interventi dei servizi sociali territoriali).
1. I piani regionali e di zona di cui all'articolo 23
devono prevedere le azioni, i mezzi e le competenze necessari
a porre i servizi territoriali in grado di:
a) promuovere responsabilità comunitarie, migliori
condizioni di vita e opportunità di crescita per i soggetti in
età evolutiva;
b) individuare precocemente le situazioni di crisi
e di degrado della famiglia e di rischio psico-sociale del
minore;
c) attivare tempestivamente le azioni di sostegno
alla famiglia e al minore, per facilitare i processi di
sviluppo personale e di integrazione scolastica, sociale e
professionale del minore;
d) assicurare alla famiglia e al minore servizi di
consulenza diffusi sul territorio, rivolti soprattutto al
trattamento delle difficoltà relazionali e di rapporto con
l'ambiente;
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e) favorire l'accesso delle famiglie e dei minori
ai servizi e alle prestazioni tese a facilitare la frequenza
scolastica e il superamento degli svantaggi culturali o
connessi agli handicap psico-fisici;
f) disporre idonei servizi per l'attuazione dei
provvedimenti di allontanamento temporaneo del minore dalla
famiglia nonché di consulenza per l'applicazione corretta
dell'affidamento familiare;
g) rilevare le situazioni di abbandono morale e
materiale e segnalarle all'autorità giudiziaria minorile per
gli opportuni provvedimenti;
h) collaborare efficacemente con le famiglie
adottive e con l'autorità giudiziaria minorile per i casi di
adozione nazionale ed internazionale;
i) affrontare i problemi ed i bisogni del
preadolescente e dell'adolescente in difficoltà o deviante,
nell'ambito delle risorse sociali ed educative della comunità
locale, al fine di consentire la proficua collaborazione con
l'autorità minorile e con i servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia.
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